Lo svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato durante periodi di assenza o malattia rappresenta una violazione grave degli obblighi contrattuali. Il dipendente che lavora “in nero” mentre percepisce la retribuzione per malattia o aspettativa viola il dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.) e i principi di buona fede contrattuale. Ponzi Investigazioni conduce verifiche mirate per accertare e documentare queste situazioni, fornendo all’azienda le prove necessarie per agire con fondamento legale.
L’art. 2105 c.c. vieta al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con il datore durante il rapporto. La violazione dell’obbligo di fedeltà, specie se abbinata a falsa malattia o abuso di permessi, configura giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l’attività lavorativa parallela svolta durante la malattia è sempre considerata grave, sia che si tratti di attività in proprio sia di lavoro subordinato presso terzi, perché viola la buona fede contrattuale e può pregiudicare la guarigione.
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