La separazione con addebito viene pronunciata dal giudice quando uno dei coniugi ha violato i doveri matrimoniali (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione) in modo tale da causare — e non solo accompagnare — la crisi coniugale. Ottenere l’addebito ha conseguenze patrimoniali concrete: il coniuge “colpevole” perde il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti successori. Ponzi assiste gli studi legali nella raccolta delle prove necessarie.
L’art. 151 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, possa dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio (art. 143 c.c.). Secondo la Cassazione, l’addebito richiede la prova che la violazione dei doveri coniugali sia stata causa e non effetto della crisi (Cass. SS.UU. n. 18827/2013). L’onere della prova grava su chi richiede l’addebito.
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